Limitazioni alla vendita di bevande in occasione delle gare di calcio al “Maradona”, ordinanza del sindaco
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che per tutta la stagione calcistica 2024/2025 vieta, in occasione delle gare, la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak all’interno dello stadio “Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone limitrofe. Il divieto scatta tre ore prima dell’inizio di ogni incontro di calcio, resta in vigore fino a due ore dopo la fine della partita ed ha lo scopo di garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Sarà consentita la commercializzazione di bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta.
Di seguito l’Ordinanza:
Area Sviluppo Socio Economico e Turismo
ORDINANZA SINDACALE
n. 18 del 26 LUGLIO 2024
Oggetto: Divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo
Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, di
vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida,
tetrapak ̧ o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo
incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone
la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno
dello stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e
commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.
IL SINDACO
Vista:
la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e
Sicurezza Pubblica del 26 luglio 2024 Cat. A.4/Gab. – O.P., pervenuta a mezzo mail per
il tramite dall’Uffico del Capo di Gabinetto ed acquisita con PG/2024/666708 del 26
luglio 2024, con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di
ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma
presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, un
provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro,
plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del
singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la
commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio
“D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle
aree di seguito indicate:
da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a
Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino
all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra
d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via
Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi
e l’Ospedale San Paolo”.
Considerato che
- tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona”
relativi alla stagione calcistica 2024/2025, sono destinati a richiamare un
notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali
pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze
anche limitrofe all’area interessata, con un conseguente presumibile notevole
consumo di bevande; - pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di
carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e
garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Visto
L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino
Sentito
L’ Assessore al Turismo e alle Attività Produttive
ORDINA
Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione
di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi
alla stagione calcistica 2024/2025, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine,
contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima
dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita,
consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta
all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e
commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:
da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a
Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino
all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra
d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via
Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi
e l’Ospedale San Paolo”.
AVVISA
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla
presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste
dalla legge 21.11.1981 n. 689.
DISPONE
che la presente ordinanza:
- venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web
istituzionale dell’Ente; - sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla
osservare.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di
pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.
Il Sindaco
Gaetano Manfredi
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta
che l’Ordinanza Sindacale di cui all’oggetto non contiene dati personali.