COMUNE DI TORRE DEL GRECO
COMUNICATO STAMPA
Luigi Mennella sindaco: programma di sanificazione e deblattizzazione
Sanzioni pari a 500 euro per amministratori e condomini che commettono irregolarità
Sanzioni di 500 euro per gli amministratori di condominio e per i proprietari di appartamenti che non eseguono correttamente le necessarie opere di sanificazioni degli stabili. È la sanzione prevista da un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella. Che nel provvedimento indica quali sono gli obblighi di coloro i quali sono chiamati a vigilare sulla corretta pulizia degli immobili presenti in città.
“L’amministrazione comunale – è scritto nell’ordinanza – in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud ha avviato le azioni di competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, blatte ed altri insetti nocivi” spiegando che “al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione”. Con l’ordinanza, il primo cittadino pone “a carico degli amministratori dei singoli condomini nonché ai proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte, ciascuno per le rispettive competenze l’obbligo di provvedere almeno due volte durante l’anno solare, alla sanificazione e deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, a mezzo ditta specializzata nel settore” e di “inviare all’indirizzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it la certificazione attestante l’avvenuta sanificazione e deblattizzazione” entro quindici giorni.
Prevista una serie di obblighi e impegni a carico di amministratori e proprietari, con l’indicazione che in caso di inosservanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
Torre del Greco, 13 luglio 2024
Citta’ Metropolitana di Napoli
ORDINANZA SINDACALE
Numero 43 del 12-07-2024
OGGETTO: PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
Premesso che:
- Una corretta gestione dell’igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta ai ratti
ed alle blatte, perché se presenti in numero elevato, costituiscono veicolo per svariati
microrganismi patogeni (enterobatteri, salmonella, spp, stafilococchi, pseudomonas
aeruginosa e microbatteri) ed altri batteri (nematodi e cestodi) pericolosi per l’uomo e per gli
animali; - L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud ha avviato le azioni
di rispettiva competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, blatte ed altri insetti nocivi; - Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi
con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi su aree private e nei condomini , in
particolare nelle fosse settiche condominiali, nei pozzetti d’ispezione delle reti fognarie
condominiali nonché nelle griglie di raccolta attinenti ai singoli condomini; - La mancata realizzazione degli interventi sopra richiamati, anche in considerazione
dell’approssimarsi del periodo estivo con l’inevitabile innalzamento delle temperature
determinerebbe grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993; Visto l’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000;
DISPONE
a carico degli amministratori dei singoli condomini:
- l’obbligo di provvedere periodicamente all’intervento di sanificazione e deblattizzazione delle
reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque
attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini;
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- a carico degli amministratori dei singoli condomini nonché ai proprietari dei singoli fabbricati
e delle aree e/o superfici scoperte, ciascuno per le rispettive competenze:
l’obbligo di provvedere almeno due volte durante l’anno solare, alla sanificazione e
deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle
griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli
condomini, a mezzo ditta specializzata nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi
necessari per motivi igienico – sanitari;
l’obbligo di inviare all’indirizzo pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it la
certificazione attestante l’avvenuta sanificazione e deblattizzazione delle reti fognarie e
delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti
alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, rilasciata da ditta specializzata
nel settore, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta sanificazione e deblattizzazione, per
entrambi gli interventi; - a tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati, ciascuno
per le proprie competenze:
di avvisare prontamente l’amministratore dello stabile in caso di infestazione del
proprio appartamento affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni;
di accertarsi che, nel corso dei lavori per l’allacciamento alla rete fognaria urbana, la
fossa biologica usata in precedenza venga rimossa o riempita di terra e inertizzata, per
evitare che divenga luogo di annidamento di blatte e, nel caso di lavori già eseguiti in
passato, che la fossa biologica sia stata rimossa o riempita di terra e inertizzata. Solo in
caso di dimostrata grave difficoltà ad eseguire il riempimento/inertizzazione si dovrà
procedere ad interventi alternativi di pari efficacia (e.g. cementazione ingresso/uscita
fossa, ripristino interni); - nel caso sia rilevata un’infestazione da blatte che interessi più di una unità abitativa, in particolare:
di monitorare la presenza dell’infestante tramite trappole di cartone con attrattivo e colla
per la cattura degli infestanti, al fine di individuarne i percorsi e la consistenza numerica;
di monitorare tutti i piani e locali dell’edificio, box auto, cantine, vani scale, vani
ascensore, tutti gli appartamenti, i terrazzi e gli spazi perimetrali con particolare
attenzione alle condotte dei servizi fognari, elettrici e telefonici;
di elaborare una mappa con l’indicazione dei focolai più importanti;
di spazzare accuratamente tutte le superfici e raccogliere tutti gli imballi e contenitori
vuoti eventualmente presenti che dovranno essere correttamente smaltiti previo
trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;
di ispezionare tutto il mobilio e svuotarlo completamente qualora sia infestato, trattare con
un ciclo di lavatrice a caldo il vestiario, lavare tutte le stoviglie con acqua calda o in
lavastoviglie, trattare il mobile infestato con biocida ad effetto residuale, lavarlo prima di
riutilizzarlo;
di allontanare tutte le scorte alimentari sfuse e contaminate dall’infestante, previo
trattamento come sopra;
di elaborare tramite ditta specializzata un piano di intervento particolareggiato, con la
cronologia dei trattamenti, tipo e concentrazione dei biocidi impiegati, modalità di
applicazione, sistemi di protezione individuale, misure di sicurezza per evitare
l’esposizione di persone, animali e/o alimenti alla tossicità dei biocidi;
di procedere alla disinfestazione (effettuata da personale specializzato e a carico dei
proprietari/conduttori) avendo cura di:
a) verificare che tutti i locali da trattare siano liberi da persone e animali, i
mobili intestati vuoti e aperti, gli altri mobili scostati dalle pareti, non vi sia
presenza di alimenti sfusi;
b) preparare il biocida con effetto abbattente alla concentrazione indicata nella
scheda tecnica, indossando gli indumenti di protezione individuale previsti;
c) applicare il biocida tramite pompa manuale sui pavimenti nella parte bassa
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delle pareti;
d) chiudere i locali trattati e riaprirli con lavaggio a straccio (non con idropulitrici)
delle superfici trattate, prima di rientrare ad abitarli;
e) posizionare trappole a colla e attrattivo alimentare dopo 10/15 giorni dal
trattamento, per il monitoraggio post trattamento;
f) ripetere l’operazione di cui ai precedenti punti
g) passare – se l’infestazione si è notevolmente ridotta – ad un trattamento
preventivo contro la schiusa di nuovi parassiti dalle uova che siano state
precedentemente deposte, utilizzando gel biocidi di lunga durata ad attrattivo
alimentare.
- I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori, di uso anche
privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di agenti infestanti
(blatte, mosche, zanzare etc.) devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei
locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle
infestazioni.
Pertanto, gli stessi titolari:
devono provvedere, a proprie cura e spese, ai trattamenti di disinfestazione da blatte
e/o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.);
I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduttore dell’azienda,
su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del
trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel
caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l’annotazione firmata in
calce dall’operatore che ha eseguito l’intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal
titolare dell’attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione
degli organi di vigilanza per almeno un anno dall’ultimo trattamento. Copie delle fatture
relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da
blatte e/o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.) devono essere conservate a cura
del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.
DISPONE, inoltre
l’obbligo per gli amministratori dei singoli condomini, di produrre, su richiesta di questa
Amministrazione comunale, la certificazione attestante l’avvenuta derattizzazione e
deblattizzazione, rilasciata da ditta specializzata, ovvero l’assenza di colonie di ratti e blatte.
AVVISA CHE
L’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l’accertamento e
l’irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia Locale,
all’ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
Copia della presente Ordinanza è inoltrata a:
Comando di Polizia Locale,
Dipartimento di Prevenzione ASL Torre del Greco;
La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’AIbo Pretorio e ne
sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale.
AVVISA, INOLTRE, CHE IN CASO DI INOSSERVANZA
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è comminata, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.
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267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell‘art. 16 della Legge n. 689/81.
COMUNICA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, ricorso al TAR della Regione Campania secondo le
modalità di cui al D. Lgs. 104 del 02/07/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello
stesso.
Torre del Greco, 12-07-2024
IL SINDACO
AVV. LUIGI MENNELLA