
Domani – venerdì 28 febbraio dalle ore 10 alle 12.30 – è istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in via Arena della Sanità, piazza della Sanità e via della Sanità, per lo svolgimento della manifestazione “Carnevale Sociale“.
In particolare:
- Divieto di transito veicolare, nel tratto di via Arena della Sanità compreso tra l’intersezione con via San Nicandro e l’intersezione con gradini San Nicandro
- Divieto di transito veicolare, nel tratto di via della Sanità compreso tra l’intersezione con gradini San Nicandro e l’intersezione con via San Vincenzo
- Divieto di transito veicolare in Piazza della Sanità
- Divieto di sosta con rimozione ambo i lati, nei tratti di cui ai precedenti punti
Di seguito l’ ordinanza:
STELLA – SAN CARLO ALL’ARENA
Direzione Municipalità
ORDINANZA n. O1531/2025/05 del 25/02/2025
Oggetto: Istituzione, per il giorno 28 febbraio 2025, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via
Arena della Sanità, piazza della Sanità e via della Sanità.
IL DIRETTORE
premesso che:
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 18/02/2025, il cui verbale è stato trasmesso con PG/2024/154474 del
18/02/2025, indetta dalla Presidenza della Municipalità 3 per l’organizzazione della manifestazione “Carnevale
Sociale”, il rappresentante del Servizio Polizia Locale U.O. Stella ha richiesto, allo scopo di garantire l’esecuzione in
sicurezza dell’evento, l’adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo;
visti: - il parere favorevole, espresso tramite nota PG/2025/161271 del 19/02/2025 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito
all’istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, con individuazione del percorso alternativo; - gli esiti della seduta della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 25/02/2025, nella quale è stato espresso
parere favorevole al presente dispositivo;
considerato che: - il presente provvedimento è volto a tutelare la sicurezza dei partecipanti all’evento, tra i quali bambini della scuola
dell’infanzia e fasce deboli, anche in considerazione delle caratteristiche geometriche e di circolazione delle strade in
oggetto; - sono stati individuati, come percorsi alternativi, i seguenti:
a) percorso alternativo in direzione piazza della Sanità: via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano,
piazza Cavour, piazza Museo, via Enrico Pessina, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa della Sanità,
via della Sanità;
b) percorso alternativo in direzione via Arena della Sanità: discesa della Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa
Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, via
Crocelle a Porta San Gennaro, via Vergini, via Arena della Sanità. - il dispositivo di traffico di cui si tratta è simile ad analoghi dispositivi già adottati in occasione di precedenti
manifestazioni svolte nelle strade interessate dalla presente ordinanza; - il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza
del Servizio Strade, Viabilità e Traffico;
ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte
dispositiva del presente atto;
attestato che: - l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17,
comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
28/02/2013; - ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l’adozione del presente atto; - il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all’art. 1, c. 16
della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa
esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Comune di Napoli
Data: 25/02/2025, OD/2025/0000363
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità
della Direzione della Municipalità 3;
visti: - il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
ORDINA
ISTITUIRE, per il giorno 28 febbraio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, il
seguente dispositivo di traffico temporaneo:
a) il divieto di transito veicolare nel tratto di via Arena della Sanità compreso tra l’intersezione con via San
Nicandro e l’intersezione con gradini San Nicandro;
b) il divieto di transito veicolare nel tratto di via della Sanità compreso tra l’intersezione con gradini San
Nicandro e l’intersezione con via San Vincenzo;
c) il divieto di transito veicolare in Piazza della Sanità;
d) il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nei tratti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine, i veicoli di
emergenza, i veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili.
Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
La delimitazione dei luoghi, l’installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada per l’attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l’apposizione di idonea segnaletica
di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al
termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che dovranno, altresì, essere provvisti di
tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo
di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della
circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente
Ordinanza.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall’art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma all’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi
giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola